DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI - aggiornamento 20/7

Il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) abroga l'art. 113-bis (vedi sotto in rosso) del 17/3/2020 con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.

 

La legge 27/2020 introduce nuove regole sui limiti temporali e quantitativi per il deposito temporaneo dei rifiuti. L'art. 113-bis, comma 1, dispone che il deposito temporaneo,

(art. 183, comma 1, lettera bb, numero 2:i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) è consentito fino a un quantitativo massimo doppio mentre il limite temporale non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.