Si informa che tramite la Legge di Bilancio 2018, con riferimento al Sistema di tracciabilità dei rifiuti – Sistri:
- resta confermato che fino al subentro del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31/12/2018, NON si applicano le sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del sistema, ad eccezione di quelle relative all'omessa iscrizione e all'omesso pagamento del contributo, applicabili già dal 1/4/2015;
- per l'omessa iscrizione e l'omesso pagamento del contributo le sanzioni sono ridotte del 50%, ma solo fino al 31/12/2018 e comunque la data di subentro del nuovo concessionario.
- è prorogata fino al 31/12/2018 l'efficacia del contratto con l'attuale concessionario.
In merito ai contributi Sistri non pagati viene inoltre previsto che:
- si applicano i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile, pari a 10 anni;
- con apposito decreto saranno definite le modalità per la riscossione dei contributi non pagati e per i rimborsi o conguagli richiesti dagli utenti Sistri.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2017 l'Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018.
Il modello di cui al decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
La dichiarazione annuale, da inviare entro il 30/04/2018, resta articolata in 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio)
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Rispetto al 2017 sono state introdotte alcune modifiche riguardanti:
- la scheda anagrafica autorizzazioni (SA/AUT),
- la Comunicazione rifiuti semplificata,
- la Comunicazione imballaggi -
- le istruzioni per la compilazione dei moduli Gestione (MG),
- la Comunicazione Rifiuti Urbani,
Restano immutate le modalità di presentazione delle altre comunicazioni, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati.
REQUISITI PER ISCRIZIONE NELLE CAT. 1, 4 E 5
Delibera Comitato Nazionale n.8/2017: ulteriori modifiche ai requisiti minimi per l’iscrizione nelle cat. 1, 4 o 5
Categoria 1
• Modificate le modalità di calcolo del personale minimo
• La sottocategoria per la raccolta ed il trasporto di rifiuti vegetali è utilizzabile anche per rifiuti provenienti da aree ed
attività cimiteriali
• La sottocategoria per la raccolta ed il trasporto di rifiuti giacenti sulle strade è utilizzabile anche per attività su aree e
strade urbane e non più solo extraurbane
Categorie 4 e 5 trasporti di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
La portata minima utile per la classe F è stata dimezzata: da 1 a 0,5 t per l’iscrizione in una sola classe e da 1,8 a 0,9 t
per l’iscrizione in entrambe le categorie.
CONOU
Pubblicato il nuovo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU).
Al CONOU partecipano
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini (oli di base minerali prodotti a partire da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti);
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.
CONOE
Con la circolare del 10/10/2017 il CONOE chiarisce diversi aspetti riguardanti il contributo ambientale:
1) i casi di esenzione:
- rispetto all’esclusione dei grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi viene precisato
che rimangono comunque esclusi i grassi animali e vegetali impiegati e incorporati come ingredienti nelle
preparazioni alimentari;
- sono stati introdotti due nuovi casi di esclusione:
• gli oli di sansa di oliva in confezioni di capacità uguali o inferiori a 5 litri;
• gli oli e grassi vegetali e animali impiegati come ingredienti nelle conserve alimentari, in confezioni fino a
complessivi 3 kg di peso netto; resta ferma l’esclusione per tutte le conserve in cui è impiegato esclusivamente olio extra vergine di oliva.
2) modalità per presentare la comunicazione di esenzione:
Le imprese che ritengono di rientrare in una delle fattispecie di esclusione effettuano una dichiarazione che attesta
e giustifica la ragione dell’esenzione tramite il nuovo modulo (CON/04) definito dal Conoe.
3) le modalità per le due ipotesi di applicazione, fatturazione e versamento del contributo ambientale:
Ipotesi 1) con esposizione in fattura dell'aliquota forfettaria del 30% a partire dal 1/7/2017 (o 1/8/2017);
Ipotesi 2) con esposizione in fattura dell'aliquota forfettaria del 35% a partire dal 1/10/2017.
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