L'Albo Gestori Ambientali, con la delibera n.4 del 22/12/2020 comunica che, i soggetti iscritti in categoria 4 e in categoria 2bis potranno continuare ad effettuare la raccolta dei rifiuti divenuti urbani in base alle disposizioni della D.lgs 116/2020 applicabile dal 1/1/2021. Verranno definite in seguito modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti di iscrizione.
Lunedì 16 Novembre dalle ore 14.00, è in programma il webinar che illustra le principali modifiche della disciplina della gestione dei rifiuti entrate in vigore il 26 settembre, con particolare riferimento alla modifica del sistema degli adempimenti (registri di carico e scarico, formulari identificativi e registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), alle semplificazioni e ai nuovi oneri previsti per le imprese che producono o gestiscono rifiuti. Tra i temi trattati vi è anche la nuova classificazione dei rifiuti e le conseguenze sulla determinazione della tassa rifiuti.
WEBINAR GRATUITO - Massimo 100 partecipanti, fino ad esaurimento posti. Iscrizioni aperte fino al 12 novembre.
RELATORI:
DOTT. PAOLO PIPERE
ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE
DOTT.SSA BARBARA GATTO
CNA DIP. NAZIONALE AMBIENTE E COMPONENTE DEL
COMITATO NAZIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI
INTERVENGONO:
PAOLO PANCIROLI RESP. AMBIENTE CNA LOMBARDIA
SARA GRASSI RESP. AMBIENTE ANCE LOMBARDIA
ALBERTO NOVATI RESP. AMBIENTE CNA LARIO BRIANZA E A.D. GESTRA SRL
Pubblicati in G.U. tre nuovi decreti legislativi, in vigore entro il 27/9, che rivedono le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE.
Il Dlgs 116/20, in vigore dal 26/9, apporta modifiche al Dlgs 152/2006 su rifiuti e imballaggi.
I Dlgs 118/20 e 119/20, in vigore dal 27/9, portano modifiche ai decreti sui rifiuti di pile e raee (118/20) veicoli fuori uso (119/20).
Seguiranno approfondimenti in merito.
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, tramite il proprio portale web, ricorda alle imprese attualmente iscritte in categoria 2 BIS (trasporto rifiuti propri), aventi l'autorizzazione rilasciata dal 15/4/2008 al 25/12/2010, che la scadenza dell'iscrizione è il 25 dicembre 2020, pertanto per continuare ad operare è necessario presentare domanda di rinnovo. Ricordiamo che Gestra è disponibile a verificare lo stato delle autorizzazioni e ad effettuare le domande (iscrizione/rinnovo) e le variazioni (targhe mezzi - codici rifiuto) tramite il portale telematico.
Il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) abroga l'art. 113-bis (vedi sotto in rosso) del 17/3/2020 con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
La legge 27/2020 introduce nuove regole sui limiti temporali e quantitativi per il deposito temporaneo dei rifiuti. L'art. 113-bis, comma 1, dispone che il deposito temporaneo,
(art. 183, comma 1, lettera bb, numero 2:i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) è consentito fino a un quantitativo massimo doppio mentre il limite temporale non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
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